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Privacy : D.Lgs. 30/06/2003 , n. 196

Il Testo Unico sulla Privacy ( D.Lgs 30/06/2003 , n. 196) abroga la L.675/96 incorporandola in un unico Testo, denominato convenzionalmente “ codice “, unitamente agli altri decreti, regolamenti e codici deontologici pubblicati in questi anni.

Il Codice disciplina il trattamento di dati personali , effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato ( art. 5 comma 1) , specificando le misure minime di sicurezza , suddividendo le casistiche in due gruppi:
1. trattamenti con strumenti elettronici
2. trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici

L’Art. 186 stabilisce l’entrata in vigore del Codice al 1° Gennaio 2004.

La legge prevede inoltre la redazione di un documento, il DPS ( Documento Programmatico Sulla Sicurezza ) contenete le seguenti informazioni:

• elenco dei trattamenti dei dati personali
• distribuzione dei compiti e delle responsabilità
• analisi dei rischi che incombono sui dati
• le misure da adottare per garantire integrità dei dati, custodia ed accessibilità, protezione delle aree e dei locali
• previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento ( la formazione è programmata sia al momento dell’ingresso al servizio , in occasione di cambio di mansioni e/o all’introduzione di nuovi strumenti significativi rispetto al trattamento dei dati)
• la descrizione dei criteri da adottare nel caso di trattamenti di dati personali affidati all’esterno

il DPS deve essere aggiornato annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno ( allegato B del Codice )
e il titolare dei dati personali deve riferirne, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, sia l’avvenuta redazione che l’aggiornamento.

In caso di inadempienza, si può incorrere in sanzioni, il cui importo è proporzionato alla gravità delle violazioni ed all’effettività della sanzione. La singola somma può essere aumentata sino al triplo se inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.