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Privacy
: D.Lgs. 30/06/2003 , n. 196
Il
Testo Unico sulla Privacy ( D.Lgs 30/06/2003 , n. 196) abroga la L.675/96
incorporandola in un unico Testo, denominato convenzionalmente “
codice “, unitamente agli altri decreti, regolamenti e codici
deontologici pubblicati in questi anni.
Il Codice
disciplina il trattamento di dati personali , effettuato da chiunque
è stabilito nel territorio dello Stato ( art. 5 comma 1) ,
specificando le misure minime di sicurezza , suddividendo le casistiche
in due gruppi:
1. trattamenti con strumenti elettronici
2. trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici
L’Art.
186 stabilisce l’entrata in vigore del Codice al 1° Gennaio
2004.
La legge
prevede inoltre la redazione di un documento, il DPS ( Documento Programmatico
Sulla Sicurezza ) contenete le seguenti informazioni:
•
elenco dei trattamenti dei dati personali
• distribuzione dei compiti e delle responsabilità
• analisi dei rischi che incombono sui dati
• le misure da adottare per garantire integrità dei dati,
custodia ed accessibilità, protezione delle aree e dei locali
• previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento
( la formazione è programmata sia al momento dell’ingresso
al servizio , in occasione di cambio di mansioni e/o all’introduzione
di nuovi strumenti significativi rispetto al trattamento dei dati)
• la descrizione dei criteri da adottare nel caso di trattamenti
di dati personali affidati all’esterno
il DPS
deve essere aggiornato annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno
( allegato B del Codice )
e il titolare dei dati personali deve riferirne, nella relazione accompagnatoria
del bilancio d’esercizio, sia l’avvenuta redazione che
l’aggiornamento.
In caso
di inadempienza, si può incorrere in sanzioni, il cui importo
è proporzionato alla gravità delle violazioni ed all’effettività
della sanzione. La singola somma può essere aumentata sino
al triplo se inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.